ASD: Certificati di idoneità sportiva e Defibrillatori
Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
Per quanto riguarda l’attività sportiva non agonistica, devono essere preventivamente sottoposti a controllo sanitario, con periodicità annuale, tra gli altri, coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti al sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
Il CONI, con una nota del 10 Giugno 2016, al fine di stabilire l’obbligo, o meno della certificazione sanitaria, ha fissato i criteri cui Federazioni ed Enti sono tenuti ad uniformare il proprio regime normativo:
rientrano tra i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, e dunque sono soggetti all’obbligo del certificato medico per attività non agonistica, tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, tranne quelli che praticano attività sportive che non comportano impegno fisico.
La circolare fornisce poi l’elenco di tali attività, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, per le quali si raccomanda comunque un controllo medico.
I tesserati non praticanti sono esenti dall’obbligo di certificazione.
Riassumendo, per quanto riguarda la certificazione sanitaria, le delibere CONI sulle discipline sportive riconosciute comportano:
●L’obbligo del certificato di idoneità agonistica per i tesserati che praticano attività sportiva classificata agonistica dall’Organismo sportivo di appartenenza nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI;
● L’obbligo del certificato di idoneità non agonistica per i tesserati che praticano attività sportiva classificata non agonistica dall’Organismo sportivo di appartenenza nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI;
● L’obbligo del certificato di idoneità per i non tesserati che partecipano a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dal CONI, o di EPS (come AICS)
● Nessun obbligo di certificazione sanitaria per la pratica di attività nell’ambito di discipline non più riconosciute sportive dal CONI e in ogni caso per la pratica di attività ludico-motorie diverse da quelle di cui sopra o di attività sportive che non comportano impegno fisico secondo la classificazione del CONI.
Fac-simile certificato
Defibrillatori
Secondo l’attuale normativa nazionale (avente per oggetto linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici), sono esentate dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato solo le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo o che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio.
Sono inoltre esentati dall’obbligo quegli Enti che praticano solo discipline non più riconosciute sportive dal CONI, e le asd/ssd iscritte nel Registro CONI limitatamente alla pratica delle discipline non più riconosciute sportive dal CONI.
Il decreto 26 giugno 2017 prevede che tali obblighi siano osservati, tra l’altro, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva.
Prima dell’inizio della gara, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertare la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la sua regolare manutenzione e il suo funzionamento, e devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente almeno una persona debitamente formata all’uso del defibrillatore stesso.
La Legge Regionale Toscana (L.R. 9 ottobre 2015, n.68) e il suo regolamento di applicazione (regolamento 26 giugno 2016 n.38/R) dettano obblighi e prescrizioni diversi da quelli del decreto ministeriale.
Innanzitutto si applicano a tutti gli impianti sportivi, tranne:
● gli impianti in cui si praticano esclusivamente le bocce (escluse quelle in volo),il biliardo, gli sport di tiro, il golf, i giochi da tavolo e gli sport assimilabili
●gli spazi dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva;
●gli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato;
●gli impianti di proprietà statale.
In secondo luogo, non si fanno distinzioni tra gare ed allenamenti, in quanto la presenza del defibrillatore e degli operatori (debitamente formati da soggetti accreditati) deve essere assicurata durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria, che ha inizio con l’accesso degli utenti all’interno dell’impianto sportivo e termina con la loro uscita dall’impianto stesso. Il nominativo degli operatori e la presenza dei defibrillatori deve essere comunicata alla ASL.
Non sono soggetti a obbligo di certificazione medica i bambini da 0 a 6 anni
Lo prevede un decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dello Sport lo scorso 28 febbraio.
La Federazione Italiana Medici Pediatri, con una nota risalente al lontano luglio 2015, aveva segnalato la necessità di escludere dall’ obbligo della certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, al fine di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;
Lo scorso 20 settembre il Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, si è espresso favorevolmente nel senso di considerare 1’attività sportiva in età prescolare dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni quale attività sportiva non soggetta ad obbligo di certificazione.
Il decreto pertanto, composto di un solo articolo, dispone che “Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra”.
Obbligo di aggiornamento per il personale formato all’utilizzo del defibrillatore
L’ufficio legislativo del Ministero della Salute ha diramato una nota esplicativa, datata 1° febbraio 2018, con la quale interviene su tre aspetti molto importanti del decreto 24 aprile 2013 recante “disciplina della certificazione sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sull’utilizzo di defibrillatori automatici e altri dispositivi salvavita.”
Il primo aspetta riguarda l’obbligo dell’attività di retraining (aggiornamento) per il personale formato all’uso dei defibrillatori.
Il ministero, nel citare l’approfondimento operato in tal senso dal Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso lo stesso Ufficio Legislativo, con il quale si ritiene necessaria l’attività di retraining “sia per acquisire la manualità indispensabile per l’esecuzione nella manovra, sia perché potrebbe essere necessario apportare delle modifiche alla manovra stessa” ribadisce per il personale formato all’utilizzo del defibrillatore, l’obbligo di aggiornarsi ogni due anni, così come stabilito dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2013.
L’Ufficio Legislativo interviene poi, esprimendosi favorevolmente, sulla possibilità di presentare il certificato medico per attività agonistica in luogo di quello richiesto per lo svolgimento di un’attività sportiva non agonistica: “il soggetto al quale è stato rilasciato il certificato medico per attività agonistica” dice il Ministero “può svolgere, senza necessità di ulteriori controlli medici, un’attività sportiva non agonistica”.
Infine, il ministero raccomanda che sia effettuata la formazione al primo soccorso sportivo, così come previsto dal citato decreto 24 aprile 2013.