Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI EVENTI O MANIFESTAZIONI
L’articolo 70, comma 2, del Codice del Terzo settore, prevede che “Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio di attività e comunicazione, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione n.398528 del 26 settembre 2017, ha ulteriormente chiarito a chi si debba applicare tale norma, quali siano i requisiti a cui si deroga e come rimanga ferma la previgente disciplina che regola la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli provati.
La norma, dice il Ministero, non può che essere applicata ai soggetti espressamente richiamati nella medesima, ossia agli enti del terzo settore di cui all’art. 4 del decreto 117/2017, iscritti nel Registro unico nazionale.
Come noto, per le interpretazioni successivamente date dal Ministero del lavoro, sono già oggi Enti del terzo Settore le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli specifici registri.
ODV e APS possono già pertanto, in occasione di particolari eventi e manifestazioni, e per la durata delle stesse, somministrare alimenti e bevande al pubblico, anche se non in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti dall’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010, come modificato dal decreto legislativo 147/2012.
E’ sufficiente che esse producano una SCIA ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.
L’art. 70 del Codice del Terzo Settore, conclude il Ministero, non ha innovato la normativa relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, restando ferma per essa la soppressione dell’obbligo del possesso dei requisiti di professionalità.