Dal 23 Novembre entra in vigore il RUNTS
Dal prossimo 23 novembre andrà in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Lo ha stabilito il decreto direttoriale n.561 del 26 ottobre 2021 (Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro).
Un decreto atteso da tempo, in quanto l’avvio del RUNTS avviene a distanza di oltre 4 anni dall’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e circa 14 mesi dopo l’emanazione del Decreto ministeriale n.106 del 15 settembre 2020 con il quale sono state disciplinate le procedure d’iscrizione nel RUNTS, le modalità di deposito degli atti, e le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso.
L’avvio del RUNTS non significa però che dal prossimo primo gennaio entreranno automaticamente in vigore i nuovi regimi fiscali. Perché ciò avvenga manca ancora un tassello fondamentale: l’autorizzazione della Commissione europea. Come noto, il Governo non ha ancora inviato la richiesta di autorizzazione, ma si deve comunque registrare una novità importante: il Ministro del Lavoro, con decreto n.200 del 14 ottobre scorso, ha formalmente costituito un “Comitato Scientifico per la promozione dell’economia sociale nei rapporti internazionali” che ha, tra i suoi compiti, anche quello di formulare proposte, svolgere analisi ed elaborare documenti in ordine al suddetto processo di autorizzazione.
Il 23 novembre sarà dunque avviata la “trasmigrazione” delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) dai registri esistenti ai competenti uffici del RUNTS (Ufficio statale o uffici regionali o provinciali). A partire dal 24 novembre, sarà possibile inoltre presentare le domande per nuove iscrizioni da parte di tutti gli Enti del Terzo settore.
Cosa succederà alle APS e alle ODV già iscritte? Quali saranno le tappe del percorso che le porterà nel RUNTS? E le APS e le ODV a noi affiliate quali adempimenti devono mettere in atto? E cosa dovrà fare chi vorrà iscriversi per la prima volta? Proviamo oggi a fare sintesi della normativa succitata e a rispondere ad alcune delle domande che già cominciano ad arrivare, concentrandoci in particolare su ciò che riguarda le APS e distinguendo anche tra APS iscritte solo nel Registro nazionale e tra APS iscritte sia nel Registro nazionale sia nel Registro della loro Regione o solo in quest’ultimo, in quanto il decreto ministeriale 106 (art. 31 per quanto riguarda le APS iscritte nei registri regionali, art.32 per le APS nazionali e art.33 per le articolazioni territoriali e i circoli affiliati iscritti solo nel registro nazionale) stabilisce alcune differenze nell’iter a seconda del registro di iscrizione.
La legge 383 del 7 dicembre 2000 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) prevedeva infatti che le Associazioni nazionali di Promozione Sociale (e l’AICS è tra di esse) si potessero iscrivere nel Registro nazionale delle APS, tenuto dal Ministero del Lavoro. In tale registro potevano inoltre iscriversi le loro articolazioni territoriali (dunque tutti i nostri Comitati Regionali e Nazionali) e i circoli affiliati che ne avessero i requisiti (art. 7 commi 1 e 3).
Nel registro nazionale sono iscritti tutti i comitati territoriali e centinaia di circoli affiliati. L’Ufficio Organizzazione ha predisposto una sezione specifica sul sito istituzionale dove consultare i decreti di iscrizione, e ogni APS iscritta può inoltre ritrovare numero del decreto di iscrizione e data della sua emanazione nella sua area riservata del programma di tesseramento (Anagrafica 2)
La stessa legge (art. 7 comma 4) prevedeva che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potessero istituire, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale. Non tutte le Regioni lo hanno fatto, ma laddove sono stati istituiti molti comitati territoriali e molti circoli affiliati, anche se già iscritti nel registro nazionale, vi si sono iscritti. Infine, molti circoli affiliati sono iscritti solo nei registri regionali.
E’ utile infine suddividere il percorso in due distinte fasi: la prima, in cui “trasmigrano” al RUNTS i dati e i documenti delle APS iscritte nei vari registri (dal 23 novembre 2021 al 21 febbraio 2022); la seconda in cui il Runts può chiedere integrazioni e si arriva al provvedimento di iscrizione o diniego all’iscrizione (dal 22 febbraio al 21 agosto 2022) ferma restando la possibilità di sospendere il procedimento per un massimo di 60 giorni nel caso di richieste di integrazioni.
Oggi tratteremo degli aspetti connessi a questa prima fase, rimandando alla prossima settimana quelli connessi alla seconda fase, quando tratteremo inoltre gli aspetti legati alle iscrizioni nel RUNTS (possibili dal 24 novembre) degli ETS.
Prima fase: Come e quando avviene la trasmigrazione delle APS
Per quanto riguarda l’Associazione nazionale, l’ufficio del Ministero che gestisce il Registro nazionale ha tempo sino al 23 dicembre 2021 per comunicare telematicamente al RUNTS i suoi dati. Entro questa data, infatti, devono essere comunicati i dati delle APS nazionali iscritte nel Registro nazionale APS alla data del 22 novembre 2021 (art.1 comma 3 D.D. 561 e art.32 comma 1 D.M. 106). Il suddetto ufficio ha inoltre tempo sino al 21 febbraio 2022 per trasferire al RUNTS tutta la documentazione in suo possesso. (art.1 comma 3 D.D. 561 e art.32 comma 3 D.M. 106).
Stesso termine (23 dicembre 2021) è dato all’ufficio del Ministero che gestisce il Registro nazionale per comunicare al RUNTS i dati delle articolazioni territoriali (dunque dei nostri Comitati) e dei circoli affiliati, indicando l’associazione nazionale di riferimento. (art.1 comma 3 D.D. 561 e art.33 comma 1 D.M. 106).
Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti le articolazioni territoriali e i circoli affiliati aventi la sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, acquisisce per ciascuna APS, anche per il tramite delle associazioni nazionali affilianti (dunque nel nostro caso per il tramite dell’AICS nazionale) le informazioni e i documenti mancanti. Per farlo, ha tempo sino al 21 febbraio 2022. (art.1 comma 3 D.D. 561 e art.33 comma 3 D.M. 106).
Per quanto riguarda le articolazioni territoriali e i circoli affiliati iscritti anche (o solo) nei registri regionali APS, sono gli uffici regionali di tali registri a trasmettere al RUNTS i dati e i documenti in loro possesso, entro lo stesso termine del 21 febbraio 2022. (art.1 comma 2 D.D. 561 e art.31 comma 1 D.M. 106).
Cosa devono fare le APS (Comitati e circoli) in questa prima fase
La risposta non è univoca, ed è condizionata sia dal Registro d’iscrizione sia dall’adeguamento o meno dello statuto.
· Comitati territoriali e APS già iscritte nei registri esistenti non devono fare alcuna domanda. La trasmigrazione è automatica;
· I circoli affiliati iscritti solo nel registro nazionale la cui affiliazione è scaduta devono riaffiliarsi quanto prima in considerazione del fatto che, essendo iscritti nel registro in quanto circoli affiliati, il mancato rinnovo dell’affiliazione è motivo di cancellazione dal registro;
· I Comitati territoriali e i circoli affiliati che non hanno ancora adeguato lo statuto al Codice del Terzo settore hanno tempo, come noto, sino al 31 maggio 2022 per provvedere, convocando un’assemblea ordinaria. Considerato però che dal 23 febbraio 2022 potrebbe essere richiesto loro di fornire, entro 60 giorni, lo statuto adeguato, (dunque prima della scadenza del 31 maggio), il consiglio è che provvedano all’adeguamento in tempi brevi;
· Comitati e circoli che non hanno trasmesso alla sede nazionale lo statuto adeguato, pur avendolo approvato, devono caricarlo sul portale del tesseramento, per consentire all’ufficio Organizzazione di fornirlo in caso di richieste provenienti dal RUNTS. In particolare, devono farlo le APS iscritte solo nel Registro nazionale, in quanto gli uffici del RUNTS potranno chiedere tali documenti direttamente al nostro Ente.
· Altro documento che potrà essere richiesto è l’Atto costitutivo: per quanto riguarda i Comitati territoriali, essi in generenon lo hanno, essendo stati a suo tempo istituiti dall’Associazione nazionale; analogamente, molti circoli, costituiti in epoca passata, ne sono privi. Per essi, il DM 106 (art. 8 comma 5) ha previsto che possano rilasciare dichiarazione di insussistenza o irrecuperabilità. Comitati territoriali e circoli potranno rilasciare questa dichiarazione completando e firmando il fac-simile appositamente predisposto e scaricabile dall’area riservata del programma di tesseramento (stampe – dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà). Tale dichiarazione dovrà essere inviata all’ufficio organizzazione dnorganizzazione@aics.info che la caricherà sul portale del tesseramento.
· Chi è a posto con lo statuto e con l’affiliazione ed ha caricato i documenti sul portale del tesseramento, in questa prima fase non deve fare nulla se non gli è espressamente richiesto.
Sino al 22 novembre è possibile iscriversi nel registro nazionale e nei registri regionali APS
La possibilità di presentare domanda di iscrizione ai registri attualmente esistenti è consentita sino al 22 Novembre, giorno precedente all’entrata in funzione del RUNTS. Dopo tale data, i registri rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data.
Le APS che entro tale data non avevano ancora ottenuto l’iscrizione non devono però temere di ricominciare da capo: a conclusione del procedimento, i dati e le informazioni di tali Enti saranno trasferiti al RUNTS (art. 1 comma 5 D.D. 561 e art. 38 comma 2 D.M. 106).
Si consiglia alle APS che ne hanno i requisiti (statuto a norma etc) di approfittare di questo tempo che ci separa dal 22 novembre per presentare domanda di iscrizione al registro nazionale. POSSONO FARLO TRAMITE IL PROGRAMMA DI TESSERAMENTO ON LINE, RIVOLGENDOSI AL COMITATO PROVINCIALE DI APPARTENENZA, E INVIANDO LA RICHIESTA ENTRO IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE.
A cura di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri (AICS Direzione Nazionale)